"Cibi venduti per strada, proporrò alla Giunta una delibera a tutela della salute dei cittadini"
Sollecitato anche dalla direzione del giornale on line “galatina.it” , ritengo di svolgere alcune riflessioni sul tema in oggetto. Con la sentenza della sezione III della Corte di Cassazione n. 6108 del 10.02.2014 che sanciva la colpevolezza per tutti quei commercianti che avessero presentato la propria merce all'aperto, ritenuta esposta agli agenti atmosferici e senza considerare la presenza di segni evidenti della cattiva conservazione o l'inosservanza di particolari prescrizioni finalizzate alla preservazione delle sostanze alimentari, c'eravamo illusi che ciò avrebbe comportato una maggiore tutela della nostra salute grazie ad una innovativa interpretazione di natura del reato di danno, poiché tale modus operandi costituiva una violazione dell'obbligo di assicurare l'idonea conservazione delle sostanze alimentari.
Ed infatti, i supremi giudici spiegavano che: “la natura di reato di danno, non avrebbe dovuto richiedere la produzione di un danno alla salute poiché l'interesse protetto dalla norma è quello del cosiddetto ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la natura”.
Tale sentenza, pur non avendo un valore giurisprudenziale generale, applicandosi esclusivamente al caso concreto, aveva generato forti malumori tanto nei negozi di vicinato, nei piccoli dettaglianti e ambulanti, quanto nella stessa coldiretti poiché non solo pregiudicava una delle modalità più diffuse di vendita dell'ortofrutta ma ancor di più alterava le dinamiche concorrenziali di fondo tra i su citati distributori, ivi compresi i mercati rionali e la grande distribuzione organizzata, che di norma vende al chiuso e che invece considerava tale sentenza un dono importante.
Accade che una nuova sentenza della Corte di Cassazione, la n. 15464 del 07.04.2014, va a limitare i principi della valutazione del rischio precedentemente estesi e sanciti della suprema corte (sent. n. 6108) affermando che: “ il reato di cui all'art. 5 lett. d), L n. 283 del 30.04.1962 sulla - disciplina igienica degli alimenti – si configura solo allorchè il prodotto si presenti oggettivamente “insudiciato” o “infestato da parassiti” ovvero “alterato”, senza che tali condizioni possano essere desunte dalle condizioni di conservazione dell'alimento, atteso che, trattandosi di reato di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente il pericolo di un danno per la salute pubblica, la presunzione di pericolosità non può farsi discendere dalla ulteriore presunzione che lo stato previsto dalla lett. D) discenda dalle condizioni ambientali nelle quali l'alimento viene tenuto. La destinazione per la vendita, infine, non consiste soltanto nel possesso di prodotti destinati immediatamente alla vendita, ma consiste anche nel possesso di prodotti da vendersi successivamente......”
A tal uopo, appare opportuno ricordare che la vendita di generi alimentari è disciplinata sia a livello nazionale che comunitario attraverso l'ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002 sui requisiti igienico sanitari dei prodotti alimentari su aree pubbliche e la normativa quadro europea richiamata (reg. 852/2004), anche se di fatto nel tempo tutta una sovrapposizione di ordinanze locali ha reso ancora più farraginoso il quadro interpretativo, lasciando ampi spazi di discrezionalità ai poteri ispettivi locali.
Per questo, stante la mancanza di una pronuncia definitiva e chiarificatoria da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e non essendovi – a mio modesto parere - i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, quale autorità amministrativa mi farò promotore in Giunta di una delibera d'indirizzo – previa intesa con le associazioni di categoria - volta ad stimolare i commercianti ad adottare tutte le dovute cautele circa l'ubicazione dei generi alimentari offerti al pubblico, al fine di evitare la loro esposizione, in strade o percorsi particolarmente trafficati, a fattori inquinanti.
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