Il comandante della Polizia Locale può 'anche' dirigere il SUAP
L'opinione espressa dal Maggiore Parisi sulle scelte organizzative operate dal Comune di Galatina, in particolare sulla configurazione della Direzione "Polizia Municipale-SUAP-Protezione Civile", appare ispirata –e condizionata- da preoccupazioni di stampo sindacale che, pur rispettabili, non tengono tuttavia conto dell'evoluzione dell'ordinamento degli Enti Locali (ordinamento di cui è parte integrante la Polizia Municipale). Valga qui il richiamo a quanto già evidenziato nella lettera del 5 novembre u.s., in ordine al principio, costituzionalmente garantito, di autonomia organizzativa dei singoli Comuni, rafforzato dalla riforma del Titolo V della Costituzione e declinato nel Testo Unico degli Enti Locali. E valga l'osservazione che proprio il Testo Unico prevede, e anzi impone, ipotesi di concentrazione in un'unica figura del ruolo di controllore e controllato (come nel caso, particolarmente delicato e significativo, delle procedure di appalto).
Di questa evoluzione si è fatta perciò interprete l'Amministrazione Comunale, a partire dalla gestione commissariale, esercitando, in modo pienamente legittimo, le sue prerogative volte al perseguimento degli obiettivi di maggiore efficacia ed efficienza delle prestazioni erogate alla cittadinanza: da qui l'opzione organizzativa (condivisa da moltissimi altri Comuni, anche più grandi) della preposizione del Dirigente - Comandante del Corpo di Polizia Municipale anche ad altri servizi.
A confutare la correttezza di questo operato non può certo essere il richiamo alla sentenza del TAR Puglia del 2005, peraltro unica ed episodica pronuncia di un giudice di merito, che non assurge a paradigma riferendosi a vicende amministrative datate e particolarissime, nelle quali le scelte organizzative incidevano su preesistenti situazioni giuridiche personali (si pensi solo che la vicenda esaminata dal TAR nasceva dall'attribuzione di compiti e responsabilità ad una figura professionale- quella del comandante della polizia municipale di quel Comune- priva del titolo di studio e della specifica professionalità per svolgerle!).
D'altra parte, se la preoccupazione del maggiore Parisi è che venga salvaguardata la tipicità e la peculiarità dello status della Polizia Locale, egli stesso non potrà non convenire che le scelte di questo Comune fugano ogni dubbio al riguardo, conformandosi alle norme dell'ordinamento della Polizia Locale (Legge n. 65/1986 e Legge regionale n. 37/2011), laddove prescrivono che "il corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo", che la polizia locale non può dipendere da dirigenti che non siano comandanti ed infine che "il comandante del corpo.... di polizia locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell'ente di appartenenza": il pieno rispetto di tali prescrizioni ha ispirato l'operato dell'Amministrazione.
Deve rilevarsi, inoltre, che la scelta della Amministrazione di accorpare il SUAP e la Polizia Municipale trova il suo fondamento normativo nella stessa lettera dell'art. 5 della Legge sulla polizia locale che nel dettare le "Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza" attribuisce al personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni " anche" le funzioni di polizia giudiziaria ed il servizio di polizia stradale. Ebbene, non può non rilevarsi come proprio l'inciso normativo "anche" consenta nell'ottica delle attribuzioni delle funzioni e servizi al personale dell'ente locale il riconoscimento al personale della polizia municipale di compiti e funzioni direttamente riconducibili al SUAP, non per questo creando una situazione di conflitto funzionale all'interno dello stesso unico più ampio settore risultante dall'accorpamento.
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