Un regolamento e due errori
Se per fare il Segretario comunale c’è bisogno di un’abilitazione particolare in funzione della popolazione del Comune seguito, se i rappresentanti del Comune nei vari enti “devono avere competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che costituiscono gli scopi dell'ente, azienda o istituzione” e se per lavorare presso qualsiasi ente servono almeno cinque anni di comprovata esperienza, non vedo il motivo per cui per fare l’assessore serve solo il consenso di un Sindaco.
Dico questo perché se si è privi di esperienza, si rischia anche di fare figuracce, e la figuraccia non la fa solo chi presenta un regolamento sulla gestione del CCR scritto in quel modo, ma anche e soprattutto chi lo approva o chi si astiene.
Vengo al dunque: ho letto velocemente il Regolamento ed ho parlato con esperti della materia, e a parte alcuni aspetti tecnici sui quali mi riservo di intervenire con una successiva e approfondita lettera e sempre dopo aver ascoltato gli esperti in questione, vorrei fare alcune piccole osservazioni.
Primo punto: nel regolamento in questione si fa riferimento ad un D.LGS. 80/2008, del quale i tecnici non avevano mai sentito parlare. Ho fatto una ricerca in internet ed infatti ho trovato solo il DECRETO-LEGGE 23 aprile 2008, n. 80 “Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.”
Capisco che a Galatina si voglia volare alto, capisco che Galatina è sorvolata dagli aerei della scuola piloti, ma forse il trasporto aereo c'entra poco o nulla con il regolamento per il conferimento dei rifiuti, a meno che tra un sorvolo ed un altro i cittadini non vogliano “Lanciare o scaricare a terra dall’alto materiale vario”, ma ciò è vietato dall’art. 11 a pagina 12 dello stesso regolamento. Quindi, vista la struttura del CCR, priva di rampe ed altro, che senso ha inserire quel passaggio? E soprattutto chi ha letto e dato l’ok a quel regolamento con quest’errore così vistoso? Il mare e le ferie c'entrano poco, qui si tratta di preparazione.
Secondo punto: nell’art. 8 pagina 10 del Regolamento si fa riferimento all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, il quale però, a detta degli esperti, è stato abrogato dal D.Lgs. 14 marzo 2014. n. 49. Ricerca in internet fatta, ed affermazione data dagli esperti confermata. Errore questo gravissimo, perché il riferimento normativo è un altro in quanto il D.LGS. in questione è superato da tempo, e per il quale errore la maggioranza dovrebbe chiedere scusa ai cittadini e per il quale l’assessore all’ambiente dovrebbe prendere una decisione prima di aggiungere ai danni creati dalle precedenti amministrazioni altri irreparabili danni alla città.
Inoltre c’è un uso improprio del termine “trasportatore" che, a detta dei tecnici, nel settore dei rifiuti ha un significato ben preciso, ma sul quale interverrò successivamente se i tecnici vorranno darmi ascolto perchè ho molte domande da fare.
Lei direttore è ancora dell'idea che bisogna dare del tempo o che il Sindaco farebbe bene a rivedere alcune scelte? Saluti.
Gentile Lettera Firmata, sono più che mai convinto che contributi come il suo saranno molto utili agli assessori per capire di quali dirigenti e funzionari possono fidarsi e di quali invece devono controllare ogni virgola. Qualsiasi atto presentato da un politico viene redatto da un funzionario o da un dirigente. Non è l'assessore che scrive le delibere. Il compito di controllare gli atti prima che vengano approvati dagli organi deliberanti spetta, in ogni caso, al Segretario comunale che, comunque, è un uomo e, come tale, può sbagliare.
Per svolgere compiti politici non è necessario essere dei tecnici. Ribadisco la mia fiducia in Cristina Dettù che, contrariamente a molti di coloro che sono apparentemente preoccupati della sua inesperienza, non ha paura dei suoi possibili errori e svolge, a viso aperto, il suo difficile compito a servizio della Città.
Ricambio i suoi saluti. (d.v.)
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