"Perché Galatina non è più nell'elenco delle Città d'arte?"

Imposta di soggiorno 2018-2020. E’ opportuno e doveroso chiarire l’origine ed il presupposto di tale imposta prevista nel bilancio 2018-2020 del Comune di Galatina approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 26 marzo 2018 con un gettito pari ad euro 10.000,00 in tutti 3 gli anni (con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 06.03.2018 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi dell’art.11 d.lgs. 118/2011). A tale imposta di soggiorno si fa riferimento nella Nota integrativa al Bilancio annuale di previsione 2018 alla pag. 12 che così recita: “Imposta di soggiorno.Lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 è stato redatto tenendo conto dell’istituzione dell’imposta di soggiorno che sarà deliberata dal Consiglio Comunale. Il gettito presunto, iscritto in bilancio, è pari ad euro 10.000,00.”
Inoltre nella Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione 2018-2020) approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 67 del 13.03.2018 nella sezione Operativa a pag. 145 è riportata tale previsione di entrata.
Ancora nel documento “Parere sul bilancio di previsione 2018-2020” redatto dal collegio dei revisori in data 20.03.2018 a pagina 21 nella sezione “Altri tributi” compare l’imposta di soggiorno con una previsione di entrata pari ad euro 10.000,00.
L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, ecc.
L'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2011, che ha introdotto l’imposta di soggiorno, attribuisce la possibilità di istituire il tributo ai Comuni capoluogo di provincia, alle unioni di Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. L’istituzione dell’imposta di soggiorno deve avvenire con deliberazione del Consiglio comunale e con lo stesso atto deve essere adottato anche il relativo regolamento. LO STESSO PROCEDIMENTO DI DELIBERAZIONE VIENE CONDIZIONATO DALLA LEGGE ALLA CONSULTAZIONE DELLE “ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEI TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE” (art. 4 comma 3).
Ma procediamo con ordine.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004 n.11, in attuazione della LR. n. 1/2003, ha istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia. L’elenco, sebbene successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del rispettivo territorio. Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla L.R. 16 aprile 2015 n. 24, è stato abrogato il regolamento 23 dicembre 2004 n. 11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d’arte.
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n. 1017 del  19/05/2015 sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’arte. L’art. 4 delle linee guida dispone inoltre che:
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco. 
Considerato che per i 54 (cinquantaquattro) comuni già inseriti nell’elenco sono trascorsi tre anni dalla data di iscrizione e dovendo procedere alla verifica del permanere  dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nel suddetto elenco, il dirigente della Sezione Turismo, con nota pec Prot. AOO_056/0003726 del 15/06/2017, ha invitato i comuni, tra cui GALATINA, a far pervenire comunicazione con la specifica dei parametri in loro possesso. Hanno presentato comunicazione con la specifica dei parametri per la permanenza della iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte solo 40 (quaranta) comuni, ed in particolare per la provincia di Lecce solo i seguenti:
CASTRIGNANO DEL CAPO, CAVALLINO, GALATONE, GALLIPOLI, GIURDIGNANO, LECCE, MINERVINO DI LECCE, NARDO', OTRANTO, SALVE, SANTA CESAREA TERME, UGENTO. Tra i comuni di nuova iscrizione sempre della provincia di Lecce figurano Muro Leccese e Tuglie mentre Alezio è già iscritto nell'elenco ma non è ancora scaduto il termine dei tre anni di cui all'art.4, comma 5 delle linee guida. (dati tratti dalla Determinazione Dirigenziale sezione turismo Regione Puglia n. 142/2017). Lo scorso 2 marzo 2018 è stato inserito nell’elenco anche il Comune di Castro.
GALATINA NON C’E’ !
Le domande sorgono spontanee: 1) Perché il Comune di Galatina non ha risposto alla nota pec Prot. AOO_056/0003726 del 15/06/2017 con la quale la Regione Puglia ha chiesto la verifica del permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’arte?
2) Sono in corso comunicazioni tra i due Enti considerando che solo l’inclusione nell’elenco regionale costituisce presupposto necessario per l’istituzione dell’imposta di soggiorno già prevista nel bilancio 2018-2020?
3) Sulla base di quali dati è stato quantificato un gettito d’imposta pari ad euro 10.000,00  previsione peraltro uguale negli anni 2018-2019-2020?
4) Quali sono gli interventi in materia di turismo che tale gettito andrà a finanziare?
Sabato, 14 Aprile, 2018 - 00:06