Nuove norme per consentire il viaggio all'estero di minori italiani
Dal 4 giugno 2014, però, sono entrate in vigore alcune novità in relazione alla dichiarazione di accompagnamento per i minori di anni 14, che viaggino fuori dai confini nazionali con persona diversa dal genitore o da chi esercita la responsabilità tutoria sul minore. La Polizia di Statoraccomanda, quindi, di presentare in Questura e presso i Commissariati della provincia la documentazione richiesta con almeno 10 giorni di anticipo.
Per i minori di 14 anni, il nostro ordinamento prevede che i genitori o l’esercente la responsabilità tutoria sottoscrivano una dichiarazione di accompagnamento, da cui risulti l’affidamento del minore ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es. compagnia aerea o di navigazione).
Il nuovo modulo, disponibile sul sito della Polizia di Stato nel link dedicato ai Passaporti, prevede una dichiarazione cartacea oppure l’iscrizione del nominativo dell’accompagnatore direttamente sul passaporto del minore, in aggiunta a quello dei genitori.
Nel primo caso, la Questura provvederà a rilasciare l’attestazione della dichiarazione, che l’accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità, oppure, nel secondo caso, a stampare sul passaporto del minore il nominativo dell’accompagnatore. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti e dovrà essere riportata nell’apposito modulo.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, è rilasciata unicamente l’attestazione (prima acquistare il biglietto della compagnia di trasporto, è necessario verificare che la stessa accetti di prendere in carico il minore di 14 anni). Insieme al modulo compilato, occorre presentare in Questura una fotocopia dei documenti dell’accompagnatore, dei genitori e del minore.
Poiché la L. 1185/1967 sui Passaporti fa espresso riferimento ai “cittadini”, la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali con persona diversa dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
Ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata la possibilità ai richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi. La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un unico viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dallo Stato di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata. Il termine massimo di validità della dichiarazione – entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro – è di sei mesi.
La validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
La dichiarazione va presentata esclusivamente agli Uffici preposti all'emissione del Passaporto (Questure e Commissariati). Gli Uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagnamento.
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