Nuove norme per consentire il viaggio all'estero di minori italiani

Dal 4 giugno 2014, però, sono entrate in vigore alcune novità in relazione alla dichiarazione di accompagnamento per i minori di anni 14, che viaggino fuori dai confini nazionali con persona diversa dal genitore o da chi esercita la responsabilità tutoria sul minore. La Polizia di Statoraccomanda, quindi, di presentare in Questura e presso i Commissariati della provincia la documentazione richiesta con almeno 10 giorni di anticipo.
Per i minori di 14 anni, il nostro ordinamento prevede che i genitori o l’esercente la responsabilità tutoria sottoscrivano una dichiarazione di accompagnamento, da cui risulti l’affidamento del minore ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es. compagnia aerea o di navigazione).
Il nuovo modulo,  disponibile sul sito della Polizia di Stato nel link dedicato ai Passaporti, prevede una dichiarazione cartacea oppure l’iscrizione del nominativo dell’accompagnatore direttamente sul passaporto  del  minore, in aggiunta a quello dei genitori.
Nel   primo  caso,  la  Questura   provvederà   a  rilasciare  l’attestazione  della dichiarazione,   che l’accompagnatore   presenterà   in   frontiera  insieme  al passaporto  del  minore in corso di validità, oppure, nel secondo caso, a stampare sul  passaporto  del  minore  il nominativo dell’accompagnatore.  La scelta  tra  le  due possibilità è dei richiedenti e dovrà essere riportata nell’apposito modulo.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto,  è  rilasciata   unicamente l’attestazione (prima acquistare il biglietto della compagnia di trasporto, è necessario verificare che la stessa accetti di prendere in carico il minore di 14 anni). Insieme al modulo compilato, occorre presentare in Questura  una fotocopia dei documenti dell’accompagnatore, dei genitori e del minore.
Poiché  la  L. 1185/1967  sui Passaporti fa  espresso  riferimento ai “cittadini”, la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e  solo  quando  viaggino  fuori  dei  confini nazionali con persona diversa dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
Ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata la possibilità ai richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro  alternativi. La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è  circoscritta ad un  unico viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno)  fuori dallo Stato di  residenza  del minore  di 14 anni, con destinazione determinata. Il termine massimo di validità della dichiarazione – entro cui devono essere ricomprese la data  di partenza e la data di rientro – è di sei mesi.
La validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
La dichiarazione va presentata esclusivamente agli Uffici preposti all'emissione del Passaporto (Questure e Commissariati). Gli Uffici di Polizia  di Frontiera  non  sono  autorizzati  al  rilascio  della   dichiarazione di accompagnamento.

 

 

 

Lunedì, 9 Giugno, 2014 - 00:02