In nome del Popolo Italiano Patrizia Sabella rimane Consigliere Comunale

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del segretario del Partito Socialista galatinese

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7986 del 2012, proposto da:
Giuseppe Spoti, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Anna Ponzo, con domicilio eletto presso Grez & Associati S.R.L. Studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18; contro
Ufficio Elettorale Centrale per il turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Galatina, Prefetto pro - tempore della Provincia di Lecce, Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Comune di Galatina, in persona del Sindaco in carica, non costituito; Patrizia Sabella, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso M. Cristina Lenoci in Roma, via Cola di Rienzo, n. 271;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 01785/2012, resa tra le parti, concernente proclamazione eletti al consiglio comunale di Galatina - consultazioni del 6-7 maggio 2012.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale per il Turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Galatina, del Prefetto pro-tempore della Provincia di Lecce, del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale dei Servizi Elettorali, e di Patrizia Sabella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati G. Pafundi su delega di D. A. Ponzo e A.Vantaggiato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nei giorni 6 e 7 maggio 2012 si svolgeva nel Comune di Galatina la competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.
Il sig. Giuseppe Spoti partecipava come candidato consigliere comunale nella lista n. 14 (avente il contrassegno Partito Socialista Italiano – P.S.I.), collegata al candidato sindaco sig. Antonio Pepe.
All’esito di tale competizione elettorale, il candidato sindaco sig. Pepe non raggiungeva la percentuale di consensi sufficiente per accedere al turno di ballottaggio, al quale venivano ammessi il sig. Cosimo Montagna e il sig. Carlo Carmine Gervasi.
Il ballottaggio si concludeva con la vittoria del sig. Cosimo Montagna che otteneva n. 6635 voti di preferenza, a fronte dei 5423 voti di preferenza ottenuti dal sig. Carlo Carmine Gervasi.
L’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Galatina, ai sensi dell’art. 73, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), assegnava il 60%, dei sedici seggi che annovera il consiglio comunale, alle liste collegate al sindaco proclamato vincitore.
L’Ufficio Centrale Elettorale, procedendo ad un arrotondamento in aumento (atteso che il 60% di 16 risultava essere un numero decimale pari a 9,6), assegnava alle liste collegate al sindaco n. 10 seggi e alle liste di opposizione n. 6 seggi.
In ragione di detto arrotondamento il sig. Giuseppe Spoti non veniva proclamato eletto alla carica di consigliere comunale.
Avverso l’atto di proclamazione degli eletti al consiglio comunale, il sig. Spoti proponeva ricorso al T.A.R. per la Puglia, sezione di Lecce, lamentando violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni. Violazione del principio di rappresentatività democratica. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica attributiva del potere di assegnazione - ripartizione dei seggi e proclamazione degli eletti. Eccesso di potere per errore e, quindi, difetto di istruttoria, con conseguente perplessità della motivazione. Violazione del principio di certezza del diritto e del rispetto della volontà degli elettori e di certezza dei risultati elettorali.
Il T.A.R., con sentenza n. 1785 del 25 ottobre 2012, ha respinto il ricorso, ritenendo che non vada frustata la finalità perseguita con il così detto “premio di maggioranza” previsto nell’art. 73, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che il legislatore con esso “ha parzialmente sacrificato la corrispondenza dei risultati elettorali alla volontà degli elettori all’esigenza di assicurare la governabilità degli enti locali”.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il sig. Giuseppe Spoti lamentandone: illegittimità ed erroneità per errore sul presupposto di fatto, derivabile dai verbali delle operazioni elettorali; illegittimità ed erroneità per violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 73 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; violazione del “principio di rappresentatività” ed errata considerazione del principio della “governabilità”; violazione del principio di certezza del diritto e di certezza dei risultati elettorali; omesso esame e valutazione di alcune censure.

Si è costituita in giudizio la sig. Sabella Patrizia, controinteressata in quanto ultima degli eletti nella coalizione di maggioranza, che ha chiesto il rigetto dell’appello proposto dal sig. Giuseppe Spoti perché infondato in fatto ed in diritto.
Si è costituito in giudizio altresì il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo Lecce e l’Ufficio Elettorale Centrale Elettorale per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Galatina.

3. L’appello è infondato e va rigettato.

3.1. La quaestio iuris oggetto di giudizio si incentra sui criteri che presiedono all’attribuzione del così detto“premio di maggioranza” ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante la disciplina per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti.
La citata disposizione di legge, al comma 10, dispone testualmente: “Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”.

Nel caso di specie il numero totale di seggi da assegnare è pari a sedici e il 60% di questi, da attribuire, quale premio di maggioranza, alle liste collegate al candidato sindaco vincente, darebbe un risultato pari a 9,6.

Occorre, quindi, valutare se si debba operare un arrotondamento all’unità inferiore o superiore, a seconda che si interpreti l’indicato 60% come limite “massimo”, nel senso quindi dell’attribuzione di “non più del 60%”, ovvero limite “minimo”, ossia nel senso del riconoscimento, quale soglia percentuale in ogni caso garantita, di “almeno il 60%”.

3.2. Questo Collegio ritiene, in adesione all’indirizzo prevalente sostenuto dalla Sezione, che argomenti di natura letterale e teleologica depongano in favore della seconda interpretazione (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2013, n. 2468; 12 febbraio 2013, n. 810; 30 gennaio 2013, n. 571; contra, Sez. V, n. 2928/2012).

Prendendo le mosse dal dato schiettamente letterale risulta significativo il dato che la disposizione prevede l’attribuzione del premio di maggioranza del 60% quando il gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto non abbia conseguito “almeno” il 60% dei seggi del consiglio e nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.

Il dato letterale si salda con l’argomento teleologico, in quanto la considerazione del mancato raggiungimento di detta quota minimale quale presupposto per l’attribuzione del premio evidenzia la volontà legislativa di ritenere tale percentuale alla stregua di soglia minima e intangibile spettante alle liste collegate al sindaco eletto, al fine di assicurare stabilità e governabilità all’ente locale. Detta quota percentuale funge, quindi, da parametro che cristallizza, ad un tempo, il presupposto negativo per l’attribuzione del premio e la consistenza minima del premio medesimo.

Si soddisfa in tal guisa la finalità, perseguita dalla normativa in parola, di garantire la governabilità dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti grazie alla costituzione, in favore del sindaco eletto, di una maggioranza stabile identificata per legge nella più volte rammentata misura minima del 60%.

Si deve aggiungere che la diversa soluzione dell’arrotondamento per difetto impedirebbe l’applicazione del meccanismo correttivo che la legge prevede invece quale conseguenza indefettibile del mancato raggiungimento, anche in ragione di frazione di punto, della soglia minima del 60%.

Va infine osservato, a contrario, che il criterio dell’arrotondamento per difetto della cifra decimale inferiore a 50 centesimi è previsto espressamente da altre disposizioni del testo unico, e segnatamente dall’art. 71, comma 8, relativo alla elezione del Sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, dall’art. 75, comma 8, riguardo alla elezione del consiglio provinciale e dall’art. 73, comma 1, per l’elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limitatamente però al numero minimo e massimo dei candidati che devono essere compresi nelle liste elettorali. Tale arrotondamento per difetto non è invece estensibile al diverso caso del premio di maggioranza di cui all’art. 73, comma 10, citato, per il quale il dato letterale e l’argomento teleologico impongono, alla stregua delle considerazioni esposte, il riconoscimento della quota minima del 60%.

L’arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla coalizione di liste del candidato sindaco vincente non consentirebbe, infatti, di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservati dalla legge e ciò non corrisponderebbe né alla “ratio” della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni.

Non è ravvisabile, infine, alcuna violazione dell’articolo 3 della legge n. 241/1990, per il fatto che il Ministero dell’Interno abbia declinato la propria competenza a fornire indirizzi vincolanti in merito alla vicenda, trattandosi di questioni strettamente interpretative e non di semplici chiarimenti procedurali.

Corretto risulta, ancora, che l’Ufficio elettorale centrale costituitosi per l’elezione de qua, in presenza di difficoltà di interpretare il dato positivo, si sia determinato sul punto controverso tenendo conto della giurisprudenza, oggettivamente oscillante, formatasi in ordine all’arrotondamento delle cifre decimali.

Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

La complessità della questione di diritto e le oscillazioni interpretative giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nessuna determinazione al riguardo deve invece essere assunta in ordine alle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate tra le parti costituite. Nessuna determinazione al riguardo in ordine alle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

     
Mercoledì, 5 Giugno, 2013 - 07:54