Le fanno cambiare fornitore di energia elettrica a sua insaputa. Signora di Galatina ricorre al giudice
Una signora di 68 anni, residente a Galatina, è stata vittima di ingenti pretese di pagamento e riduzioni di fornitura da parte di una società più volte segnalata (come altre) per pratiche commerciali scorrette e sanzionata dal Garante (provvedimento dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato n. 9834/2015). La vicenda ha origine nel gennaio scorso, quando il figlio della signora A.R. risponde a una telefonata di un operatore il quale, con promesse enfatiche e parziali (spesso tali operatori si presentano adirittura come rappresentanti dell'Enel o dell'Autorità dell'Energia Elettrica!), riesce a carpirne la fiducia e a ottenere informazioni sulla tariffa pagata e sui dati essenziali dell'utenza di luce e gas, per proporne una nuova, solo in teoria più conveniente.
La titolare dell'utenza, ignara dell'accaduto, si accorge di essere diventata cliente della nuovo fornitore di energia elettrica solo dopo aver ricevuto a casa la prima bolletta e, senza aver mai sottoscritto alcun contratto né prestato il proprio consenso, è costretta a corrispondere importi spropositati, specie se raffrontati all'utenza domestica in questione e a quelli precedentemente versati ad altri fornitori.
Basti pensare che le ultime due fatture di energia elettrica ammontavano a ben Euro 357,29 e 461,70(!), circostanza che pone in seria difficoltà economica la famiglia, costretta a subire, sino all'integrale pagamento delle somme richieste, anche la riduzione dell'erogazione di energia.
Così, la signora si rivolge a Codici Lecce, che provvede a costituire in mora la società fornitrice, chiedendo lo storno delle fatture emesse, la restituzione di quanto indebitamente versato dalla signora e il rientro delle utenze con il precedente gestore, in quanto il contratto risulta non essere mai stato concluso e, comunque, posto in essere in violazione dei requisiti formali per la conclusione dei contratti a distanza previsti dal Codice del Consumo, con particolare riferimento alle modalità di rinunzia alla conferma del contratto in forma scritta e alla decorrenza del diritto di ripensamento, requisiti essenziali in un settore invasivo della vita privata qual è quello, per esempio, dei contratti telefonici (c.d. “teleselling”).
Una recentissima pronunzia resa dal Giudice di Pace di Pisa (n. 624/2016), per un caso analogo, ha disposto l'annullamento delle fatture emesse dalla società, condannandola alla restituzione degli importi versati e al risarcimento del danno morale, in ragione dello stato di apprensione causato all'utente dall'imposizione di un contratto non scelto e dal distacco non voluto dal proprio fornitore storico.
"Il miglior consiglio per contrastare questa nuova forma di stalking - dice l'avvocato Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce - è di non fornire mai i dati della propria fornitura e anagrafici. Al limite, se proprio si vuole essere cortesi e non interrompere subito la comunicazione, chiedere l'invio a mezzo posta cartacea o e-mail della proposta contrattuale, al fine di poterla visionare con la dovuta calma e cautela. In un settore complesso qual è quello del mercato energetico non si può comprendere in modo chiaro e trasparente la vantaggiosità di un'offerta sulla base di una semplice telefonata".
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