"Tariffe per la mensa illegittime"
Al Commissario Prefettizio del Comune di Galatina:"In rappresentanza dei genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e la classe quarta della Primaria di Collemeto, poniamo alla Sua attenzione quanto segue. Con Sua delibera n. 40/2016 del 23 settembre u.s. è stato stabilito l’inizio del servizio di cui all’oggetto a partire dal 3 ottobre 2016 e sono stati approvati i criteri generali di gestione, tra i quali le tariffe a carico degli utenti, già fissate nella delibera G.C. n. 182/2016 del 16 giugno 2016.
Le tariffe suddette si rivelano palesemente illegittime oltre che quanto mai inopportune essendo stabilite e diversificate in base alle dichiarazioni ISEE, che le famiglie sono tenute a presentare.
Orbene, la differenziazione nell’accesso ai servizi in base alle condizioni economiche risultanti dall’ISEE è legittima solo qualora sia prevista per l’accesso a prestazioni o servizi sociali assistenziali (così come previsto dall’art. 1 del DLgs 109/98).
Ai sensi dell’art. 128, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 per “servizi sociali” devono intendersi le attività poste in essere da soggetti pubblici al fine di rimuovere e superare situazioni specifiche di bisogno o di difficoltà delle persone, con esclusione di quelle garantite dal sistema previdenziale e sanitario e di quelle assicurate dall’amministrazione della giustizia.
La refezione scolastica non rientra nell’ambito dei servizi sociali. Essa infatti non è finalizzata al superamento di specifiche situazioni di bisogno o di difficoltà delle persone, ma è rivolta alla generalità dei minori frequentanti le scuole dell’infanzia ed elementari nel territorio comunale.
In base a tali principi, il TAR Toscana con sentenza n. 553/2013 ha stabilito che viola “l’art. 1 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 l'Amministrazione Comunale che moduli le tariffe del servizio di refezione scolastica in relazione agli scaglioni di reddito così come risultanti dall’ISEE; tale disposizione limita l’utilizzo dei criteri unificati di valutazione della situazione economica ai richiedenti prestazioni o servizi sociali assistenziali che non siano destinati alla generalità dei soggetti”.
V’è altresì un ulteriore profilo di illegittimità ove si consideri che le “nuove tariffe” sono state approvate nel giugno 2016 e quindi in data successiva rispetto a quella di iscrizione dei bambini alle scuole (febbraio 2016).
Anche se per assurdo si dovessero considerare giustificati i motivi posti alla base dell’aumento delle tariffe, gli stessi avrebbero dovuto portare ad adottare i provvedimenti relativi nell’ambito del bilancio di previsione. Solo in caso di incrementi nei costi relativi ai servizi stessi intervenuti nel corso dell’esercizio finanziario, le tariffe e i prezzi pubblici possono essere modificati (così come stabilito nell’art. 54 D.Lgs. n. 446/97, peraltro citato nella Del. G.C. 182/2016), ma ciò non si è verificato nel caso di specie.
La invitiamo, pertanto, ad adottare con estrema sollecitudine, stante la condizione di disagio in cui attualmente versano le famiglie dei bambini interessati al servizio (non ancora attivato), i provvedimenti volti a ripristinare le tariffe in vigore nell’anno scolastico 2015- 2016.
Distinti saluti".
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