La Regione approva il PRG e boccia la variante di uguale contenuto. Il TAR di Lecce annulla il provvedimento
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha assunto una decisione di grande importanza per il Comune di Nardò. Con apposita sentenza, infatti, il TAR del capoluogo ha stabilito che la Regione non può bocciare varianti del Comune che consentono di realizzare interventi che già ritenuto compatibili con i vincoli ambientali quando ha approvato il P.R.G..
I fatti. Il P.R.G. di Nardò, approvato nel 2001, ha imposto vincoli di carattere espropriativo e di inedificabilità su numerose aree del territorio, i quali, tuttavia, avendo una durata di 5 anni, sono da tempo decaduti. Il proprietario di un’area di Santa Caterina, interessata da un vincolo espropriativo decaduto, chiedeva la riqualificazione della sua area, che, dopo essere stata concessa dal Comune con l’adozione di una variante al P.R.G., veniva inviata alla Regione per l’approvazione definitiva. Con la variante, il proprietario avrebbe potuto realizzare in Santa Caterina chioschi ed altre costruzioni in precario ad uso bar e posti di ristoro. La Regione, tuttavia, bocciava la variante del Comune, ritenendo che tali interventi fossero in contrasto con il Piano urbanistico territoriale per il paesaggio, in particolare con le norme relative ai boschi e macchie ed alla costa e fascia litoranea, e che l’area interessata doveva piuttosto essere riqualificata come agricola. Sicchè, il proprietario, rivolgendosi all’avvocato Paolo Gaballo, presentava ricorso al TAR di Lecce, evidenziando che la variante del Comune era pienamente compatibile con i vincoli ambientali, come rilevato dalla stessa Regione in sede di approvazione del vigente P.R.G..
Con la sentenza, il Tribunale amministrativo leccese ha accolto il ricorso del proprietario ed annullato la delibera con cui la Regione aveva bocciato la variante del Comune.
In particolare, il TAR, accogliendo la tesi sostenuta in giudizio dall'avvocato Gaballo, dopo aver confermato che la variante e gli interventi con la stessa consentiti sono pienamente compatibili con i vincoli ambientali, ha evidenziato il comportamento contraddittorio della Regione, che, in sede di approvazione del PRG, aveva già ritenuto tali interventi compatibili con i vincoli ambientali. Secondo il TAR, infatti, “appare in palese contrasto con i principi di buon andamento ed efficienza della P.A. il comportamento della Regione che dapprima, in sede di approvazione del P.R.G., a seguito dell’istruttoria a tal fine espletata, ritiene che gli interventi di carattere precario siano compatibili con i valori paesaggistici dell’area interessata e, successivamente, non approva una variante che consente gli stessi interventi ma ad opera dei privati, ritenendoli non più compatibili con i medesimi valori paesaggistici, in assenza di qualsiasi motivazione atta a giustificare il mutato orientamento”.
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