Nella zona in cui c'è l'impianto Colacem di Galatina "sono rispettati i valori limite indicati nella direttiva sulla qualità dell’aria"
Nella zona di Galatina e comuni ubicati intorno allo stabilimento Colacem "sono rispettati i valori limite indicati nella direttiva sulla qualità dell’aria". Il cementificio, inoltre, non viola le direttive europee in materia di inquinamento. Ad affermarlo è Karmenu Vella, commissario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, in risposta ad un'interrogazione a risposta scritta di Rosa D'Amato, tarantina, deputata europea del Movimento 5 Stelle.
Risposta di Karmenu Vella a nome della Commissione europea (27.8.2018)
"Il cementificio è disciplinato dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (direttiva IED)1 e il suo esercizio è subordinato a un’autorizzazione basata sulle migliori tecniche disponibili (BAT). La Commissione ha adottato le conclusioni sulle BAT per il settore del cemento (pubblicate il 9 aprile 2013), che includono i limiti di emissione obbligatori per vari inquinanti atmosferici quali polveri, SOx, NOx, PCDD/F e metalli pesanti. Le autorizzazioni avrebbero dovuto essere aggiornate entro quattro anni dalla pubblicazione. La direttiva IED prevede disposizioni dettagliate sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia, nonché una serie completa di norme in materia di ispezioni e monitoraggio. Tali disposizioni dovrebbero consentire la corretta applicazione dei requisiti fissati dalla direttiva IED al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti.
L’ultima relazione sulla qualità dell’aria (2016) indica che nella zona IT1612, dove si trova l’impianto, sono rispettati i valori limite indicati nella direttiva sulla qualità dell’aria.
Per quanto riguarda il rispetto della direttiva 2004/35/CE3, l’operatore di cui è constatata la responsabilità di danni ambientali o di una minaccia imminente di danni ambientali è tenuto a adottare le necessarie misure di prevenzione o di riparazione sostenendone i costi.
La Commissione prende nota degli elementi rilevati dall’onorevole deputata, ma non le risultano violazioni delle direttive citate. In linea con l’approccio delineato nella comunicazione “Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione”4, la Commissione dà la priorità a questioni che indichino, tra l’altro, una sistematica inosservanza del diritto dell’UE. In questa fase la Commissione non dispone di elementi che indichino una tale inosservanza sistematica.
1 GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17. 2 Direttiva 2008/50/CE, GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1. 3 Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56). 4 GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10".
Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento
Rosa D'Amato (EFDD)
"La Provincia di Lecce, il 2 marzo 2018, ha pubblicato la determina relativa al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il cementificio di Galatina, di proprietà della Colacem S.p.A.
La Provincia rilascia l'autorizzazione in esecuzione della delega sulle funzioni amministrative in materia ambientale conferita dalla Regione Puglia alle province.
La Provincia di Lecce, nel rilasciare l'AIA all'impianto Colacem di Galatina, non ha osservato le indicazioni della Regione Puglia contenute nella nota del 23 marzo 2017 del direttore del dipartimento Mobilità, Ecologia e Paesaggio. Alcune di queste prescrizioni sono state completamente omesse (esiti deposimetrici, campagne di controllo ventoselettive), altre trascurate perché qualificate come inutili (estensione dei controlli agli altri camini).
Secondo i sindaci dei comuni limitrofi, l'impianto Colacem è classificato come industria insalubre in base al testo unico delle leggi sanitarie; tra il 2008 ed il 2012, il cementificio ha causato un inquinamento tale da generare costi per danni ambientali e sanitari compresi fra 37 e 67 milioni di EUR, secondo le stime dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). Lo stabilimento è situato ai margini di un'area urbana caratterizzata, secondo rilevazioni Arpa, da livelli di particolato fine costantemente superiori alla soglia raccomandata dall'OMS.
Può la Commissione verificare il rispetto delle direttive 2010/75/UE e 2004/35/CE?"
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