Mancato aggiornamento degli oneri di urbanizzazione. Anche Galatina fra i comuni controllati dalla Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza di Lecce ha concluso una vasta operazione a tutela della spesa pubblica locale che ha interessato tutti i comuni della provincia e che ha permesso di rilevare un danno erariale complessivamente pari a 32.043.306 euro dovuto al mancato aggiornamento – da parte dei comuni medesimi – degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione. Tutti gli incartamenti sono stati inviati alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari, per la valutazione delle eventuali responsabilità. Sotto osservazione è la posizione di 197 pubblici funzionari (dirigenti di settore, responsabili d'area ed equiparati) che, a vario titolo, hanno ricoperto ruoli, funzioni o incarichi all'interno dei Settori e degli Uffici comunali.
L'attività delle Fiamme Gialle pugliesi a tutela della finanza pubblica, è stata avviata nell'aprile del 2011 e d ha interessato tutti i 97 comuni salentini, ai quali i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce hanno richiesto specifici elementi informativi per determinare le entrate derivanti dalla riscossione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, nonché per riscontrare l'ultimo adeguamento che ciascun Ente aveva deliberato.
Il contributo di costruzione – che è una spesa posta a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione – è, infatti, una obbligazione contributiva collegata all'emanazione del titolo edilizio da parte dei Comuni, la quale si compone, per l'appunto, degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione.
Per quanto riguarda la corresponsione e quantificazione di dette somme, occorre osservare che il legislatore ha previsto che: l'incidenza degli oneri di urbanizzazione debba essere stabilita dai Comuni in base a tabelle parametriche definite da ciascuna Regione (la Regione Puglia vi ha provveduto con legge regionale n. 6 del 12.02.1979, fissando, così, gli adempimenti per l'attuazione della cd. "legge Bucalossi" del 28 gennaio 1977, n. 10);
ogni cinque anni i Comuni debbano provvedere ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione, in conformità alle disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione (ciò ai sensi dell'art. 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione debba essere adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT (l'ultimo provvedimento della Regione Puglia è rappresentato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2081/2009 con la quale il costo di costruzione è stato fissato in €/mq 646,18).
A conclusione della vasta ed articolata attività – che ha preso in riferimento il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2011 – la Guardia di Finanza salentina ha rilevato, in via generalizzata, sebbene variamente diversificata nelle conseguenze, che nessuno dei comuni della provincia aveva proceduto, entro i termini di legge, ai dovuti aggiornamenti di detti oneri di urbanizzazione e/o costi di costruzione; inoperosità, questa, che, pertanto, ha determinato il rilevante danno all'Erario poi constatato dai Finanzieri.
Diversi comuni erano fermi con l'ultimo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione agli anni ottanta o ai primi anni novanta, oppure li avevano adeguati solo dopo un ventennio.
Sebbene vi siano stati, comunque, comuni che hanno proceduto ai dovuti adeguamenti degli oneri di urbanizzazione entro i termini di legge previsti, i Finanzieri leccesi hanno, tuttavia, constatato che tutti, indistintamente, hanno omesso, invece, di aggiornare annualmente il costo di costruzione o comunque lo hanno fatto in modo errato.
L'entità del danno accertato dalla Guardia di Finanza in capo ad ogni singolo Comune varia da un massimo di 6,6 milioni di euro ad un minimo di poco più di 2 mila euro, con un media di oltre 330 mila euro per Comune.
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