L'improponibile ricorso verso la multa che 'forse' non c'era
Egregio Direttore, tempo fa, precisamente in data 28.07.2015, Lei ha pubblicato una lettera, firmata da un cittadino galatinese, dal titolo “La lunga storia di una multa che non c’era”. Premetto che non intendo fomentare sterili polemiche, ma ho, comunque, ritenuto opportuno un mio intervento sulla vicenda in questione, anche perché non vorrei che, erroneamente, il mio silenzio venisse interpretato negativamente; ho atteso ben venti giorni prima di prendere posizione rispetto ad un fatto personale, anche se avrei preferito che fosse stato qualcun altro, avente titolo, a formulare una risposta.
Dopo la lettura dell’ esposizione dei fatti rappresentati dal cittadino, emerge chiaro che sulla scena vi sono quattro attori, di cui tre “solerti” ed uno “svogliato e negligente”, protagonista di tutto quello che è poi accaduto.
Dei tre “solerti”, il primo, vale a dire l’ausiliario del traffico, viene ritenuto tale, dando un'accezione negativa al termine, poiché, adempiendo a quanto impostogli dal ruolo ricoperto, ha sanzionato un’auto ferma in sosta sul parcheggio a pagamento senza però tener conto delle innumerevoli variabili che non consentono al cittadino, fruitore di tale servizio, per esempio, di avere con sè pronta la moneta da immettere nella macchinetta che rilascia lo scontrino.
Il secondo attore “solerte” è il cittadino estensore della missiva, alla quale si risponde, che, ritenendo ingiusta la sanzione amministrativa elevatagli, dopo cinque giorni dall’accaduto, ha proposto ricorso al Prefetto avverso la multa in questione; a detto ricorso non seguiva alcuna risposta della Prefettura ed il ricorrente, in ossequio a quanto previsto dalla legge, riteneva annullata la multa in questione. Ciò nonostante, al trasgressore veniva notificata una cartella esattoriale, maturata per il mancato pagamento della sanzione amministrativa.
Con la lettera del 28.7.2015, si denuncia che la cartella esattoriale sia stata erroneamente notificata, a causa di un cattivo operato del Comando dei Vigili Urbani di Galatina.
A questo punto, però, è necessaria una precisazione.
Il cittadino che è stato multato ha proposto ricorso al Prefetto, avverso il preavviso di accertamento (vale a dire foglietto colorato che l’ Operatore di Polizia lascia sul tergicristallo dell’autovettura multata) ma, in realtà, tale ricorso non poteva neanche essere proposto; semplifico per i non addetti ai lavori: “non è possibile proporre ricorso, né al Prefetto, né al Giudice di Pace, nei confronti del mero preavviso di accertamento, in quanto si tratta di un semplice documento informale (tanto, peraltro, è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione con Sentenza n° 5447 del 2007). Di conseguenza, qualora si voglia procedere con impugnazione, è necessario attendere la notifica del verbale vero e proprio.
Tale precisazione, si rende necessaria, al fine di chiarire che, in realtà, (ed a questo punto entra in scena il terzo attore) l’impiegato o funzionario della Prefettura che ha preso in carico il ricorso, probabilmente è stato poco attento: infatti, invece di rimandare il tutto al mittente e non istruire il procedimento, trattandosi come abbiamo detto di preavviso di accertamento e non di processo verbale, come erroneamente riportato anche nella richiesta prefettizia di controdeduzioni (Protocollo M_IT PR_LESPC 00002325 del 13/01/2012 Area III ) dopo quindici giorni, chiede tramite il sistema informativo SANA le controdeduzioni al Comune di Galatina. L’errore, dunque, non è certo addebitabile al Comune di Galatina.
Peraltro, il Comune di Galatina in quella data non era ancora tra le amministrazioni che usufruivano del sistema informativo SANA; infatti la richiesta dell’Ente di essere inserito in detto sistema è datata solo 11 giugno 2012.
Ora finalmente parliamo del quarto attore, “l’ufficio amministrativo dei Vigili Urbani”, destinatario della missiva del 28.7.2015, il quale non si comprende di cosa possa essere ritenuto colpevole, se non di essersi comportato secondo la legge, adempiendo a quanto impostogli dal Codice della Strada. Infatti, il citato ufficio, in data 15 dicembre 2011, riceve il preavviso di accertamento del verbale redatto dall’Ausiliario del traffico e, dopo averlo istruito e completato, lo emette, provvedendo a farlo notificare al proprietario, in data 9 febbraio 2012; notifica che, poi, avviene in data 15 febbraio 2012.
Da quella data in poi l’ufficio amministrativo comunale, non ricevendo alcunché con riferimento a tale procedimento, da nessun soggetto pubblico o privato, torna nel suo “torpore quotidiano”, sino a quando, per improcrastinabili incombenze e scadenze, nell’anno 2014 iscrive a ruolo per la riscossione forzata i Sommari Processi Verbali relativi alle infrazioni del Codice della Strada relativi all’anno 2011 tramite Equitalia.
In data 4 maggio 2015 il cittadino, ora ritornato solerte, chiede con lettera indirizzata al Comune di Galatina – Polizia Urbana il discarico delle sanzioni a lui richieste con cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud S.p.A afferenti il verbale in questione, specificando, ora sì, che per detto verbale “pende un ricorso amministrativo accolto”, che, ad onor del vero, ancora oggi non è dato di sapere quando.
Vagliato il tutto, questo Ufficio provvede ad emettere in data 20 maggio 2015 il Discarico Amministrativo e ad inviarlo a Equitalia Sud S.p.A, rimanendo in attesa di eventuali comunicazioni da parte della stessa, per poi procedere alla comunicazione al cittadino dell’accoglimento di quanto richiesto.
Il solerte cittadino però, probabilmente sfiduciato dall’atteggiamento dell’ufficio amministrativo comunale (il quale, tuttavia, aveva già fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità, richiedendo anche il discarico della sanzione) adisce le vie legali e, tramite il suo avvocato, propone ricorso al Giudice di Pace di Lecce avverso la cartella esattoriale, chiedendone la nullità con“vittoria di spese e compensi del presente procedimento”; traduco per il lettore la parte in neretto: condannare il Comune al pagamento delle spese sostenute per l’ onorario dell’avvocato, oltre agli accessori di legge.
Sfortunatamente per il cittadino però, il Giudice adito, in data 24 luglio, ha sì accolto la richiesta di annullamento della cartella esattoriale (quella di cui parlavamo prima e già oggetto di discarico), ma ha compensato le spese, poiché nell’operato dell’ufficio amministrativo comunale non ha ravvisato alcun comportamento, nei confronti dello stesso cittadino, che fosse passibile di condanna alla spese di lite.
Ora mi preme innanzitutto ringraziare il lettore per la pazienza avuta nel leggere quanto scritto, scusarmi con lui se non ho riportato il numero e il protocollo degli atti menzionati, elementi essenziali di trasparenza e verità, confidando sul fatto che sarebbe stato doppiamente offensivo nei suoi confronti parlare “di atti che non ci sono”!
A questo punto, sia pure senza la pretesa di insegnare nulla a nessuno, ritengo utile una breve riflessione: ogni nostra azione o pensiero dovrebbero essere ispirati da una qualsiasi convinzione e tra le tante propenderei per quella che lei , caro Direttore, ha riportato sulla home page del suo sito GALATINA.IT; “C’è un tempo per tacere e un tempo per parlare”, la cui stesura completa è: "C'è un tempo adatto per tutto: un tempo per tacere e un tempo per parlare. Devi tacere quando non trovi un interlocutore disponibile; devi parlare quando il Signore ti concede una lingua sapiente, così da rendere efficace il tuo discorso nel cuore dei tuoi ascoltatori" (ExplanatioPsalmi XLIII, 72); io aggiungo soltanto che nel dubbio è meglio tacere.
Ad ogni lettore le proprie conclusioni. A Lei Direttore solo un ringraziamento.
La lunga storia di una multa che non c'era
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