La FIGC annulla la sanzione irrogata alla Pro Italia Galatina

Annullati anche i 5 anni di inibizione dalle cariche sportive comminati a Luciano e Danilo Coluccia

Per la Pro Italia Galatina viene annullata "l’esclusione da tutte le competizioni agonistiche obbligatorie. A Luciano Coluccia e a Danilo Coluccia vengono annullate, invece, le sanzioni di "5 anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.". A stabilirlo è stato il Comitato Regionale Puglia, Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. la cui decisione è riportata sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 Giugno 2020.
L'organo di governo del calcio dilettantistico pugliese ha ritenuto di estendere anche alle società sportive ed alle persone che non avevano fatto ricorso, i benefici ottenuti da Costantino Masciullo (per alcuni anni presidente della Pro Italia Galatina)ed altri in seguito alla decisione n. 8 della Corte Federale d’Appello Sezioni Unite del 27/7/2019.
In quella sede Masciullo era difeso dall'avvocato Carlo Gervasi.

Testo integrale della decisione del Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti della FIGC
Il Comitato Regionale Puglia (Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, ndr) Vista la decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, che con decisione n. 8 del 24/7/2019 dichiarava l’estinzione del giudizio disciplinare afferente il deferimento del Procuratore Federale nota 10356/1297pf17-18MS/CD/SDS del 22/03/2019 e conseguentemente dichiarava l’inefficacia della decisone adottata con delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Comunicato Ufficiale n. 105 del 28/6/2019 ai sensi dell’art. 34 bis commi 4 e 6 Codice di Giustizia Sportiva oggi art. 110 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva nei confronti dei reclamanti: U.G. MANDURIA SPORT, Sig. OBIETTIVO Antonio Salvatore, Sig. MASCIULLO Costantino (ex-presidente Pro Italia Galatina, ndr), Sig. RENIS Antonio, Sig. ADAMUCCIO Lorenzo, Sig. MANTA Cosimo. Comunicato Ufficiale n. 95 – pag. 6 di 22Visto il parere emesso dalla Corte Federale d’Appello – Sezione Consultiva reso nell’adunanza di sezione del 18/2/2020 nota di trasmissione prot. N. 14189 del 31/01/2020 con la quale il Presidente della F.I.G.C. ha trasmesso la nota 4990 dell’11/11/2019 del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. con la quale si richiedeva parere interpretativo in ordine all’art. 110 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. in ordine agli effetti conseguenti alla dichiarazione di “estinzione del giudizio disciplinare“ anche nei confronti dei soggetti non appellanti, per i quali la decisione degli Organi di Giustizia Sportiva è passata in giudicato.
Preso atto di tale parere COMUNICA
Di estendere gli effetti di detta decisione n. 8 della Corte Federale d’Appello Sezioni Unite del 27/7/2019 anche nei confronti di tutti i soggetti coinvolti dal suddetto procedimento disciplinare, che non hanno impugnato la predetta decisione di primo grado del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia.
In conseguenza ANNULLA Le sanzioni disciplinari irrogate con detta decisione nei confronti di: A.S.D. TOMA MAGLIE, sanzionata con n. 6 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2019 - 2020; U.S. GALATONE A.S.D., sanzionata con n. 6 punti di penalizzazione da scontarsi quando dovesse cessare la sua inattività dalla affiliazione della F.I.G.C.; A.S.D. PRO ITALIA GALATINA, sanzionata con l’esclusione da tutte le competizioni agonistiche obbligatorie; Sig. Luciano COLUCCIA, sanzionato con 5 anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; Sig. Pasquale Danilo COLUCCIA, sanzionato con 5 anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; Sig. Giuseppe SPADAVECCHIA, sanzionato con 4 anni di inibizione; Sig. Giuseppe Pietro MOSCA, sanzionato con 10 mesi di inibizione; Sig. Daniele GALLONE, sanzionato con 2 anni di inibizione; Sig. Mauro GIORDANO, sanzionato con 2 anni di inibizione; Sig. Massimo DE LEO, sanzionato con 2 anni di inibizione; Sig. Christian CIMARELLI, sanzionato con 2 anni di inibizione; Sig. Rudi PREVIDERIO, sanzionato con 10 mesi di inibizione;
(COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 3.1.COMUNICAZIONI SEGRETERIA 3.1.1.STRALCIO NOTA SEGRETERIA DEL 18 GIUGNO 2020 )

Venerdì, 19 Giugno, 2020 - 09:23