Il Tar dà ragione al Comune di Otranto: i pontili possono restare dove sono
Con sentenza n. 648 del 18 giugno 2020, il Tar Lecce, I Sez., Pres. Est. Antonio Pasca, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Otranto, difeso dagli avvocati Mauro Finocchito e Federico Massa, con il quale il Comune ha impugnato l’atto di decadenza del nulla osta all'anticipata occupazione dell’area demaniale nella quale sono installati i pontili del porto. 'Fare Ambiente-Movimento Ecologista Europeo', difesa da Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, è un'associazione ambientalista che con atto di intervento ad adiuvandum si è costituita in giudizio a fianco del Comune di Otranto ritenendo che il Porto idruntino, con i suoi pontili installati, potesse costituire un elemento che valorizza il paesaggio e il decoro del luogo ed ora esprime grande soddisfazione.
Il Tar Lecce ha, pertanto, ritenuto ammissibile l'intervento "trattandosi di associazione di protezione ambientale riconosciuta ex art. 3 della Legge 349/86 e avente per oggetto ex art. 1 dello Statuto la tutela dell’ambiente e la valorizzazione dello stesso mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso anche socio economico della persona in un contesto armonico tra l’elemento antropico e l’elemento naturale".
Tale pronuncia riveste carattere di estrema importanza per l'oggetto della vicenda poiché afferma, in primo luogo, che il porto di Otranto sarà ancora operativo e, inoltre, che la tutela e la valorizzazione del paesaggio non debba essere intesa staticamente bensì possa passare attraverso lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali.
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