Il Comandante della Polizia Locale non può dirigere anche il SUAP. Lo ha detto il Tar di Puglia. A Galatina è sfuggita la sentenza?

Gentile Redazione, mi permetto inserirmi nella discussione relativa all'articolo pubblicato sulla Vs rivista on line del 5 novembre scorso "Polizia Locale e Suap sotto un unico dirigente? Una moderna (?!) idea organizzativa", per dare parola ad una categoria direttamente investita da queste scelte, fortunatamente modificate in altri comuni e come anche a Gallipoli. La necessità di non attribuire al Comandante la Polizia Locale la responsabilità dell'Ufficio SUAP nasce dall'esigenza di separazione delle competenze attribuite al Corpo di Polizia Locale da quelle inerenti allo Sportello Unico che, diversamente, vedrebbe concentrati nel medesimo ufficio le funzioni di "controllore" e "controllato" con i conseguenti possibili pericoli di creare situazioni di incertezza e di incompatibilità frutto dell'attribuzione della funzione di controllo allo stesso soggetto che adotta il provvedimento controllato.
Il comandante della polizia municipale, perciò, non può essere investito di responsabilità in materia di commercio o edilizia. La sua funzione, infatti, ai sensi della legge n. 65/1986, è riferibile soltanto ad attività di controllo del territorio sotto il profilo di polizia e di ordine pubblico.
Tra gli altri, lo ha stabilito anche il Tar Puglia, Bari, sez. II, con la sentenza n. 2412 del 20 maggio 2005. Il caso sottoposto all'attenzione del collegio giudicante riguardava l'impugnazione della riformulazione della pianta organica da parte di un dirigente sfavorito dalla deliberazione comunale. L'interessato ebbe a evidenziare, tra l'altro, l'incongruenza della suddivisione delle competenze amministrative in materia di attività produttive. In particolare, specificava la doglianza, erano state affidate al capo settore polizia una serie di competenze in materia di commercio ed annona residuali rispetto alle altre funzioni amministrative in materia di attività produttive lasciate alla titolarità di altro responsabile.
A parere del collegio questo smembramento non trova "nella relazione agli atti alcuna giustificazione di carattere organizzativo". Il comandante della polizia municipale, specifica la sentenza, "per dettato legislativo ex art. 5 della l. 07.03.1986 n. 65, recante norme sull'ordinamento della polizia municipale, può esercitare, assieme al personale che vi collabora, solo funzioni di polizia municipale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, nel caso in cui venga istituito il corpo di polizia municipale, il comandante assume le funzioni di responsabile del corpo stesso. Orbene, nella specie, continua la sentenza, l'attribuzione di responsabilità assegnata al comandante dei vigili urbani nel settore V, che comprende annona, commercio e polizia, contrasta con le indicate disposizioni di legge sotto un duplice profilo: il comandante dei vigili urbani non può essere attributario di responsabilità in materia di annona e commercio nelle quali non ha alcuna professionalità, essendo per dettato legislativo, la sua funzione di esclusivo controllo del territorio sotto il profilo di polizia e di ordine pubblico; lo stesso comandante dei vigili urbani, in assenza dell'istituzione del corpo di polizia municipale, non può assumerne la responsabilità". Il ricorso è stato pertanto accolto e la determinazione comunale annullata.
Già le "funzioni di polizia locale" richiamate nella Legge n. 65/1986 sono talmente complesse ed impegnative che non bastano le 24 ore per far fronte agli impegni che da esse scaturiscono, figuriamoci se si attribuiscono al Comandante funzioni di Responsabile del SUAP o altro.
Quello della Polizia Locale costituisce un ordinamento nell'ordinamento degli EE LL, con principi fondati nella Costituzione, e nella Legge Quadro statale (Lex specialis). La funzione coordinativa della Polizia Municipale non passa attraverso lo stesso modello di coordinamento dei Dirigenti Locali, ma ha una sua coordinabilità ai sensi della legge Quadro sulla Polizia Municipale, perché riguarda una funzione basale di Polizia e di garanzia dell'attività sia dell'apparato che del corpo sociale.
Le modifiche intervenute negli ultimi anni al Titolo V della Costituzione hanno demandato alle Regioni la potestà legislativa esclusiva solo in materia di Polizia Amministrativa Locale, che costituisce, di fatto, solo una parte delle funzioni attribuite alla Polizia Municipale del nostro ordinamento – si pensi soltanto alle funzioni di Polizia Giudiziaria (per le quali rispondiamo al Magistrato), alle funzioni di Polizia Stradale (per le quali rispondiamo al Prefetto, alle funzioni di P.S. (per le quali rispondiamo al Questore) – e pertanto, quanto predetto, mantiene tutta la sua validità anche oggi.
Mi permetto, quindi, di dissentire con le scelte fatte dall'A.C. di Galatina.
Ringrazio per l'ospitalità.
Magg. Giuseppe Cav. Parisi (*)

Gentile Maggiore Parisi, La ringraziamo per il Suo intervento. Siamo certi che il Sindaco Montagna, l'assessore Russi ed il Comandante Orefice vorranno far conoscere ai lettori di galatina.it il loro parere in merito alle Sue documentate osservazioni. Con i più cordiali saluti. (d.v.)


(*)Funzionario di Polizia Locale, Comandante Reggente il Corpo di Polizia Locale GALLIPOLI

Mercoledì, 14 Novembre, 2012 - 11:15