I giovani amministrativisti contestano i criteri di selezione di un avvocato del Comune di Galatina ma una sentenza del Consiglio di Stato sembra dare ragione a Palazzo Orsini

"Con atto n. 1255 del 20.2.2018 il Comune di Galatina ha indetto un Avviso pubblico di selezione, mediante comparazione dei curricula e colloquio, per la copertura di un posto di esperto Avvocato a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1, d. lgs. n.267/2000". A ricordarlo è un comunicato stampa dell'Associazione Giovani Amministrativisti Salentini.
"Tale avviso pubblico -continua la nota- prevede – all’art. 3 – che “la valutazione dei curricula è effettuata da una apposita Commissione composta dal Segretario Generale dell’Ente e dal Dirigente della struttura competente”; tale valutazione avverrà sulla “preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire; - grado di autonomia nell’esecuzione delle attività di competenza; - conoscenza delle norme disciplinanti l’attività dell’Ente; - capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere; - possesso di requisiti attitudinali necessari per l’espletamento delle funzioni e delle attività di competenza. All’esito della procedura, la Commissione seleziona un nucleo ristretto di candidati che presentano i requisiti più adeguati al ruolo, in misura non superiore a cinque, da sottoporre alla scelta del Sindaco che, con proprio Decreto, provvede motivatamente all’individuazione del candidato”.
La procedura prescelta dal Comune di Galatine prevede, dunque, due fasi: la prima nella quale una Commissione composta dal Segretario e dal Dirigente selezionino (al massimo) i 5 candidati; la seconda, nella quale il Sindaco individua il vincitore".
"Tale procedimento di valutazione è ingiusto, illegittimo e in antitesi con ogni principio di meritocrazia e trasparenza"- sostiene l'Associazione presieduta da Francesco G. Romano.
"Nello specifico si segnala che, innanzitutto, la composizione della Commissione (dal bando sembra composta solo dal Segretario e Dirigente) è illegittima poiché per principio pacifico deve essere composta in numero dispari: d’altronde, lo stesso art. 77, comma 2, del Codice degli Appalti prevede che “la commissione è costituta da un numero dispari di commissari”.
Ma, soprattutto – quello che è peggio – la Commissione dovrà decidere i 5 candidati da sottoporre al Sindaco sulla base di parametri del tutto evanescenti, generici senza che siano stati preventivamente fissati i criteri con l’indicazione dei relativi punteggi; inoltre, non è neppure indicato il punteggio ‘minimo-massimo’ da attribuire a ciascun parametro.
Infine, l’avviso prevede che il Sindaco deciderà il candidato vincitore: tale decisione sembra, addirittura, scevra dalla valutazione di ogni titolo".
Tutto ciò rende evidente l’illegittimità e ingiustizia dell’azione del Comune di Galatina poiché la procedura indetta – non indicando quali siano i criteri e i subcriteri per la scelta e i rispettivi punteggi – lascia all’arbitro della Commissione prima, e del Sindaco dopo, la scelta del candidato vincitore.
"Tutto questo contrasta con il principio di meritocrazia e trasparenza -sostengono i giovani amministrativisti- oltreché che con lo stesso art. 110 del D.Lgs. 267/00 che, nel consentire agli enti locali di affidare incarichi di responsabilità dirigenziale con contratti a tempo determinato, non li esonera dallo svolgere procedure concorsuali.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza del Giudice Amministrativo, l'avviso pubblico ex art. 110 d.lgs. n. 267/2000 non può limitarsi ad individuare criteri del tutto generici in merito alla valutazione dei curricula dei candidati. La predeterminazione dei criteri di valutazione è invero cogente nella generalità dei procedimenti di tipo concorsuale quale garanzia minima a che la selezione dei candidati abbia carattere trasparente e non trascenda in arbitrarietà.
Tutto ciò, quindi, costituisce una grave violazione dei principi di diritto poiché di fatto si impedisce ad Avvocati di partecipare ‘ad una gara con regole chiare’ il cui risultato invece è nell’arbitrio della Commissione prima e del Sindaco dopo".
Proprio per questo, il direttivo dei ‘Giovani Avvocati Amministrativisti Salentini’ e il suo Presidente Avv. Francesco G. Romano hanno deciso di stigmatizzare e contestare il suddetto Bando.
"La procedura prevista è, infatti, inaccettabile e si confida nella buona fede del Comune di Galatina -conclude il direttivo dell'Associazione- che provvederà ad annullare in autotutela l’Avviso pubblico. In caso contrario, l'Associazione dei Giovani Avvocati Amministrativisti Salentini si batterà nelle sedi più opportune per contrastare tale provvedimento macroscopicamente illegittimo e ingiusto".
In direzione opposta sembra andare una sentenza del Consiglio di Stato (Sezione V, del 29/05/2017 n. 2526) quando afferma che: "La procedura selettiva ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi. Tale procedura è invece finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale (Conferma della sentenza breve del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, n. 973/2017)".

Martedì, 27 Febbraio, 2018 - 00:07