Dal Gargano al Salento le regole per andare in mare

La Guardia Costiera, nell’ottica di assicurare anche per la prossima estate una stagione balneare sicura per gli utenti delle spiagge e del mare pugliesi, ha emanato dettagliate disposizioni in materia di “disciplina della navigazione in prossimità della costa” e di “sicurezza balneare”, scaturite da numerosi incontri tematici avuti nei mesi scorsi con i rappresentanti della Regione Puglia, e delle Associazioni di categoria degli operatori del settore balneare. L’attività di approfondimento condivisa con le amministrazioni interessate alla gestione del litorale pugliese, ha portato quindi all’emanazione dell’ Ordinanza n. 36/18 in data 26 aprile u.s. riguardante tutto il Compartimento Marittimo di Gallipoli da Punta Prosciutto sino al Comune di Casalabate incluso (per la disciplina della navigazione in prossimità della costa) e all’Ordinanza relativa alla sicurezza balneare n.37/18 del 30 aprile u.s. per il Circondario marittimo di Gallipoli (valevole da Punta Prosciutto inclusa al Comune di Tricase incluso) e la n.21/18 del 30 aprile u.s. per il Circondario marittimo di Otranto (valevole dal Comune di Tricase escluso al Comune di Casalabate incluso).
Le ordinanze possono essere consultate sul sito www.guardiacostiera.gov.it al seguente link http://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli/ordinanze-e-avvisi e http://www.guardiacostiera.gov.it/otranto/ordinanze-e-avvisi
La Direzione Marittima di Bari, la cui competenza si estende su tutta la costa pugliese, ha predisposto e condiviso con le Capitanerie di porto dipendenti un’ordinanza balneare sostanzialmente identica dal Gargano al Salento, tranne alcune eccezioni dovute alle particolari caratteristiche morfologiche di specifici tratti di costa. In questo modo turisti, bagnanti e diportisti non saranno disorientati da regole e limiti che in passato mutavano da una provincia all’altra. Le novità di quest’anno sono:  indicazione del limite delle acque sicure fissato ad una profondità di maggior sicurezza (metri 1,30), per tutelare in tal modo i più piccoli ed i meno esperti nel nuoto;  altezza della postazione di salvataggio fissata ad almeno metri 1,60 da terra ed ubicata tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, per consentire all’assistente bagnante di avere costantemente una visuale più ampia del tratto di mare da vigilare e aumentare quindi il gradiente di sicurezza;  obbligo a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari di issare la “bandiera rossa”, non solo in caso di avverse condizioni meteorologiche, ma anche nel caso di temporanea assenza per cause di forza maggiore dell’assistente bagnante, e di informare immediatamente i bagnanti a mezzo dei diffusori sonori della momentanea situazione di pericolo. Anche l’Autorità marittima più vicina dovrà essere immediatamente informata di tale assenza. Infine, si ritiene di dover richiamare l’attenzione su un altro aspetto legato alla sicurezza e che in passato era stato mal interpretato da alcuni operatori turistici. Quest’anno, infatti, tutte le strutture ricadenti su proprietà privata che offrono il servizio di balneazione ai loro clienti sono obbligate, come negli anni passati, a garantire un proprio servizio di salvamento, ma, allo scopo di venire incontro alle esigenza della categoria, e grazie alla disponibilità offerta dai vari organismi coinvolti a vario titolo nella gestione del demanio marittimo, le postazioni di salvamento potranno essere posizionate sull’antistante arenile demaniale senza particolari formalità burocratiche, se non con una semplice comunicazione al Comune interessato. Si è quindi in tal modo tutelata anche la sicurezza dei bagnanti che fruiscono di servizi offerti da strutture private distanti poche decine di metri dal mare e che in passato erano prive delle più elementari dotazioni di sicurezza. Inoltre, allo scopo di garantire il primario interesse pubblico della sicurezza della balneazione e la tutela della pubblica incolumità, le zone di mare di seguito indicate caratterizzate da una commistione tra attività nautiche e balneari continuano ad essere riservate esclusivamente alla balneazione: a) Comune di Gallipoli: zona di mare compresa tra le estremità interne dello “Scoglio del Campo” e dello “Scoglio dei Piccioni” e le perpendicolari portate dalle predette estremità verso la linea di costa della “Città Vecchia”, meglio individuata nell’Ordinanza n. 115/2015 in data 13 ottobre 2015 la cui disciplina si intende integralmente riprodotta; b) Comune di Porto Cesareo: zona di mare compresa tra lo stabilimento balneare denominato “Tabù” e l’isolotto antistante, nonché, secondo i termini fissati dall’articolo 3, comma 1, gli specchi acquei circostanti gli altri isolotti posti ad una distanza di m. 500 dalla costa. c) Comune di Ugento:  tratto di mare compreso tra l’imboccatura del porto - lato est – e la congiungente lo scoglio “La Terra” ed i successivi quattro scogli affioranti, posti a sud dello scoglio “La Terra”;  tratto di mare compreso tra la costa e lo scoglio denominato “Le Pazze”. 

Sabato, 5 Maggio, 2018 - 00:03