Dal 18 Maggio 2020 liberi tutti (o quasi)

Entrato in vigore il Decreto Legge n. 33 del 16 Maggio 2020 contenente "Misure di contenimento della diffusione del COVID-19". In vigore anche il DPCM del 17 Maggio 2020 (all'interno i testi integrali).

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 125 del 16 Maggio 2020) è entrato in vigore il Decreto Legge n. 33 di pari data contenente: Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorioregionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi ditrasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e perl'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che pe rcomprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motividi salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. 5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. 6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena perprovvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positiveal virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. 7. La quarantena precauzionale e' applicata con provvedimento dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli dicarattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogniattivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto alpubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita' stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 deldecreto-legge n. 19 del 2020. 9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurareadeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanzadi sicurezza interpersonale di almeno un metro. 11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. 12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia. 13. Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali ,master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte daaltri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggettiprivati, sono svolte con modalita' definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimentoo in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delleregioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenutinei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottatia livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto deiprincipi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanatiai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle lineeguida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 chenon assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensionedell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano concadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientificodi cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezionecivile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro dellasalute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo.

2. Art. 2 Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cuiall'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati inattuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per leviolazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sonoirrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'attodell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso direiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nellamisura massima.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 delcodice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misuradi cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3 Disposizioni finali 1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni astatuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme diattuazione. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Domenica, 17 Maggio, 2020 - 18:11