"Circolare per Galatina è pericoloso per i pedoni e molto costoso per gli automobilisti"
Circolare a piedi per Galatina non è come farlo per le strade di Galatone o di Sogliano Cavour o di qualunque altro Comune. In generale le Amministrazioni Comunali per salvaguardare l’incolumità fisica dei pedoni hanno una volta per tutte provveduto ad imporre nell’abitato a tutti i veicoli il limite di velocità di 30 o al massimo 40 chilometri orari, installando un’opportuna e ben distribuita segnaletica stradale verticale e talvolta anche orizzontale. Le stesse autorità provvedono anche con la necessaria regolarità al rifacimento delle strisce pedonali.
Qual è il limite di velocità per auto e moto che sfrecciano per le strade di Galatina?
Ai galatinesi, che pagano tasse, imposte dal Comune con le massime aliquote che la legge consente, quando sarà riconosciuto il diritto di avere la propria incolumità fisica protetta con segnaletica stradale che limiti la velocità dei veicoli e con strisce pedonali visibili?
Più complesso è il problema delle spese di parcheggio imposte a coloro che intendono circolare in auto. A tal proposito il Codice della Strada [ D. Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato il 14 febbraio 2013] tra l’altro prevede quanto segue.
Lettera f del comma 1° dell’articolo 7: I Comuni possono “stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo […]”, aree queste delimitate con strisce blu.
Comma 7 dello stesso articolo 7: “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada sono destinati alla installazione, costruzione e gestione dei parcheggi, in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.”
Tuttavia nel comma 8 del più volte citato articolo 7 è ribadito un principio, che sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza è considerato fondamentale per il rispetto della libertà individuale di movimento, sancita dall’ art. 16 della Carta Costituzionale, per la quale libertà, se il Comune destina a parcheggio una certa area, “su parte della stessa o su altra parte nelle immediate vicinanze deve riservare un’adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta” (cioè gratuitamente), area questa da delimitare con strisce bianche.
In altri termini all’automobilista utente della strada deve essere garantita la fondamentale libertà di poter scegliere, in ogni area urbana, tra il parcheggio a pagamento e quello libero da ogni vincolo.
Se queste sono le norme a cui devono attenersi i Comuni nella gestione dei parcheggi per autoveicoli, i galatinesi, per quanto riguarda la loro libertà di movimento, sono da decenni vittime di un comportamento a dir poco vessatorio, tenuto da chi ha amministrato in passato o amministra al presente la Città.
Infatti nella zona centrale ci sono soltanto strisce blu, sia lungo i marciapiedi di piazza Alighieri che lungo quelli delle strade che dalla piazza si diramano in tutte le direzioni. In particolare nel corso Principe di Piemonte le strisce blu sono su entrambi i lati e continuano lungo i marciapiedi di piazza Cesari. Pertanto gli automobilisti diretti all’Ufficio Postale o alla Clinica “S. Francesco” non possono assolutamente esimersi dal pagamento del “pedaggio”, talvolta superiore a un euro, poiché nei periodi in cui vengono pagate le pensioni l’attesa nell’ufficio postale può superare ampiamente i 60 minuti.
Anche lungo tutti i numerosi marciapiedi del grandissimo piazzale-parcheggio antistante i padiglioni del Quartiere Fieristico (viale Ippolito De Maria) ci sono soltanto strisce blu, quindi in occasione di particolari eventi tutti gli automobilisti che intendano parteciparvi devono pagare il “pedaggio” all’uopo stabilito, il quale, come quelli della zona centrale della Città, viene riscosso dalla “Centro Salento Ambiente S.p.A.”, quindi non conformemente al comma 7 dell’art. 7 del Codice della Strada.
In presenza di tanta persistente illegalità, relativa ai parcheggi per auto, gli Amministratori e i Dirigenti comunali attualmente in carica hanno il dovere di sanare la situazione. Non facendolo incorrono, come i loro predecessori, in un vero e proprio “abuso di potere”.
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