Aereo in ritardo, condannata Ryanair

Il signor E. M., di anni 61, passeggero del volo Ryanair FR8096 Brindisi – Milano (Bergamo) del 06.12.2015, con partenza prevista alle 19.30 e arrivo alle 21.10, aveva trascorso diverse ore di estenuante attesa presso l'aeroporto di Brindisi, unitamente agli altri passeggeri, senza ricevere alcuna informazione circa la causa e la durata del ritardo del volo e, imbarcatosi solo verso mezzanotte, era giunto all'aeroporto di Bergamo “ Orio al Serio alle 01.30 del 07.12.2015, ossia con circa 4 ore e 20 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto.
Peraltro, concluse le operazioni di sbarco, l'utente perdeva ogni possibilità di raggiungere Milano con il servizio navetta Terravision , che smetteva di funzionare alle ore 01.00 e, in mancanza di alcun rimedio predisposti dalla Ryanair, trascorreva gran parte della notte presso l'aeroporto orobico, giungendo a Milano solo all'alba del 07.12.2015 .
Non avendo ottenuto alcun indennizzo dalla compagnia irlandese, il signor E.M. si era rivolto a Codici Lecce per denunziare l'accaduto e ottenere giustizia e, così, veniva introdotto il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi, con la richiesta di condanna del vettore al complessivo importo di Euro 400,00, di cui Euro 250 a titolo di compensazione pecuniaria ed ulteriori Euro 150 per i maggiori danni subitialentino, ai sensi del Reg. CE n. 261/2004.
Si costituiva la Ryanair resistendo alle domande dell'attore ed eccependo, preliminarmente, la carenza di giurisdizione e l'incompetenza territoriale del Giudice adito.
In corso di causa, la compagnia corrispondeva l'importo parziale di Euro 250,00 e, con sentenza n. 2206/2016, depositata in data 19.09.2016, il Giudice di Pace dott. Francesco De Vitis accoglieva le domande attoree e condannava la Ryanair al risarcimento integrale dei danni, riconoscendo l'ulteriore somma di Euro 150,00 a titolo di “disagi subiti dal viaggiatore a causa del ritardo”, oltre alla refusione delle spese legali.Accade troppo spesso che le compagnie aeree non rispondano alle legittime istanze indennitarie dei passeggeri commenta Stefano Gallotta, avvocato, segretario di Codici Lecceadducendo la sussistenza di circostanze esimenti invero tutt'altro che imprevedibili ed eccezionali . E' importante notare che questa pronunzia, seguendo un filone giurisprudenziale che ha ripreso vigore negli ultimi tempi, ha riconosciuto non solo l'indennizzo di Euro 250,00, ma altresì l'ulteriore somma a titolo di disagi subiti dal passeggero, come previsto dall'art. 12 Reg. CE 261/2004, rendendo più equa l'entità del risarcimento” .

Martedì, 20 Settembre, 2016 - 00:04